Donazioni

Gentile donatore, la nostra associazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit. Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d’imposta. la nostra associazione è formalmente una ONLUS iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS nel settore 1 – assistenza sociale e socio sanitaria

Il nostro ente, essendo una Onlus di fatto può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

  • – La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi – a partire dal 2014 – le somme al 26% versate a partire dal 2014 fino a erogazione massima di € 2.065; ciò comporta un risparmio massimo di € 536,90.
  • – La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali. Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l’intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro. Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato. In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall’ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario. Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo. Detrazione della erogazione: art 15, c 1.1, DPR 917/86 Circ 168E/98 Deduzione della erogazione Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L 80/05 Circ 39E/05 Art 13, cc 2 – 4, D Lgs 460/97 Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge. Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti

Il Presidente

 

DONA CON BONIFICO
Conto intestato a: Associazione Malati in Cura Oncologica ONLUS – Banca Unicredit Spa, Agrigento, piazzale Aldo Moro 1 – 92100 – Agrigento (AG),
iban IT 15 Q 02008 16600 000103995946

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